DE-FORMAZIONE CONTINUA

Se Fantozzi fosse stato iscritto ad un Ordinamento Professionale certamente avrebbe affermato, per la Legge sulla formazione continua ed il suo Regolamento attuativo, la stessa frase usata per il film “La corazzata Potemkin”.

Ovviamente, poiché alle leggi, anche se stupide, bisogna adeguarsi, ciascun Ordinamento Professionale si è adeguato alla Legge ed al Regolamento attuativo.

Inoltre, poiché siamo in Italia, ciascun Ordinamento Professionale ha definito un proprio Regolamento Interno sulla formazione continua badando bene a non copiare il contenuto di Regolamenti di altri Ordinamenti Professionali.

In ogni caso tutti i Regolamenti Interni prescrivono un monte ore per periodo unitario che ciascun Professionista è tenuto a dedicare alla formazione continua pena il deferimento ad Organi di Disciplina del rispettivo Ordinamento.

Poiché siamo ancora in Italia, il monte ore è in genere diverso per ogni Ordinamento, a parità di periodo unitario.

Prima della Legge, c’è da presumere che in Italia i Professionisti fossero, a parere del Legislatore, una massa di incompetenti.

Così però non era, per cui è presumibile che un Professionista si premurasse di approfondire, mediante letteratura, partecipazione diretta o per via telematica a seminari, specifici argomenti in modo da specializzarsi su temi di proprio interesse e, soprattutto, di interesse dei propri Clienti.

La stupida Legge ha però modificato lo status precedente e qui porto alcuni esempi prendendo a riferimento, per ciò che riguarda la formazione continua, il Regolamento Interno dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale (P.I.) a cui sono iscritto, in quanto mi riguarda più da vicino.

Ad esempio, se io consultassi libri e/o sentenze di Tribunali relativi alla P.I. (autoaggiornamento), ciò non verrebbe conteggiato nelle ore di formazione continua per cui, grazie alla Legge, non avrei alcun interesse a farlo anche se, di fatto, ne avrei tutto l’interesse professionale.

Se io volessi seguire per via telematica uno o più seminari ma tali seminari non prevedessero domande di verifica, tali seminari non verrebbero conteggiati.

Al contrario, se io, pur essendo Ing. Elettronico, seguissi per via telematica un seminario, riguardante ad esempio prodotti farmaceutici, comprendente domande di verifica ed io rispondessi correttamente, quel seminario verrebbe conteggiato anche se il tipo di materia non è e non sarà mai, probabilmente, di mio interesse.

Lo stesso fenomeno avverrebbe se io, masochisticamente, partecipassi di persona ad un seminario sullo stesso tipo di materia. Basterebbe, infatti, una mia firma di partecipazione al termine del seminario.

Magnanimamente, però, nel Regolamento interno dell’Ordine sono previsti possibili esoneri dalla formazione continua.

Uno di questi prevede che l’esonero sia concesso all’iscritto che “abbia superato i 40 anni di iscrizione all’Albo” dei Consulenti in P.I.

C’è da dire però che ora è prevista “una modifica ai sensi di poter permettere l’esenzione a coloro che avendo compiuto 65 anni di età abbiano anche almeno 35 anni di iscrizione all’Ordine” dei Consulenti in P.I.

Ad esempio, nel primo caso io sarei esonerato dalla formazione continua all’età di 93 anni, mentre, nel secondo caso ne sarei esonerato all’età di 87 anni.

Come noto noi iscritti all’Albo dei Consulenti in P.I. siamo eccezionalmente longevi per cui nessuno dei due traguardi mi preoccupa.

Stupida legge, stupide conseguenze.

Gian Giuseppe Masciopinto

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