BUROCRAZIA ITALIANA parte II

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Egregi Iscritti, Simpatizzanti e Colleghi,

Il SICPI in questi ultimi mesi ha fortemente contestato la richiesta di UIBM relativa alla certificazione del pagamento delle marche da bollo:

Posizione SICPI

“mi è stato segnalato che, per ciò che riguarda “Imposta di bollo per istanze di annotazione”, Funzionari UIBM stanno trasmettendo vari rilievi riguardanti il non pagamento di imposte di bollo relative a eventuali lettere d’incarico.

Innanzitutto, mi preme segnalarle che l’attuale procedura informatica risulta alquanto confusoria e macchinosa in quanto l’imposta di bollo deve essere certificata in due modi completamente diversi:

– inserimento di un numero di marca da bollo per ciò che riguarda l’istanza;

– scansione di lettera d’incarico con applicata marca da bollo annullata e trasmissione della stessa lettera in allegato all’istanza.”

Nella risposta della Segreteria del Direttore Generale viene riportato:

Posizione UIBM

“Ad ogni buon conto, tengo a precisarle che finora non ci risultano pervenute, sotto questo punto di vista, particolari segnalazioni da parte dell’utenza circa la presenza di procedure particolarmente confusionarie e macchinose e che, pertanto,  le relative funzioni messe a disposizione dal sistema di deposito sono state nel complesso correttamente utilizzate.”

La presente E-Mail vuole chiedere via BLOG un riscontro a Iscritti, Simpatizzanti e Colleghi per ciò che riguarda la procedura in atto di certificazione del pagamento delle marche da bollo nel caso di istanze per annotazioni.

La corrispondenza completa fra SICPI e UIBM è riportata sotto.

Segreteria del Direttore Generale

Direzione Generale lotta Contraffazione – 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Ministero dello Sviluppo Economico

tel. 06 4705 5616

fax 06 4705 5635

Via Molise, 19

00187 Roma

dglcuibm.segreteria@mise.gov.it

Da: Segreteria DGLCUIBM
Inviato: venerdì 13 ottobre 2017 14:17
A: ‘segreteria=sicpi.org@mail153.sea22.mcdlv.net’ <segreteria=sicpi.org@mail153.sea22.mcdlv.net>
Cc: Alfonso Piantedosi <alfonso.piantedosi@mise.gov.it>; Giulia Ponticelli <giulia.ponticelli@mise.gov.it>
Oggetto: I: Scambio corrispondenza SICPI-UIBM

Gentile Dr. Masciopinto,

in riferimento allo scambio in oggetto le trasmettiamo, di seguito, gli elementi predisposti da questa Direzione Generale.

La previsione normativa da cui discende il perdurante obbligo di assolvere l’imposta di bollo in relazione al deposito, cartaceo o telematico, di nuove lettere di incarico presso l’UIBM è contenuta nel DPR 642/72, allegato A, art. 1, comma 1 quater, lett. d) (“Disciplina dell’imposta di bollo”).

Peraltro, il DM 24/10/2008 da lei invocato, non dispone in alcun punto l’abolizione dell’imposta di bollo per le lettere di incarico presentate attraverso il sistema di deposito telematico; né lo stesso DM avrebbe potuto disporre in tal senso in quanto, come sicuramente a lei noto, per i principi in materia di gerarchia delle fonti, un decreto ministeriale non può abrogare le disposizioni dettate da un Decreto del Presidente della Repubblica.

Per completare l’analisi della questione da lei posta, va rilevato che l’unica ipotesi che fa eccezione alla regola del necessario assolvimento dell’imposta di bollo in occasione della presentazione di nuove lettere di incarico è da individuarsi nel caso in cui le stesse siano allegate alle domande di concessione o registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno o modello: in tal caso infatti è dovuto, a titolo di imposta di bollo, l’importo forfettario di Euro 20, che copre sia la domanda, sia l’allegata lettera di incarico. Tale eccezione trova applicazione sia nel caso di deposito cartaceo sia nel caso di deposito telematico (è parzialmente errato, dunque, quanto indicato dalle tabelle camerali dai lei allegate).

Per quanto concerne il funzionamento del sistema di deposito telematico, mi preme segnalarle che le modalità previste per l’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo messe a disposizione dell’utenza, indicate nella sua mail, sono al momento le uniche praticabili.

Ad oggi, infatti, non risulta ancora essere stato pienamente avviato, se non in via sperimentale da parte delle Amministrazioni competenti, il progetto @ebollo (c.d. bollo digitale) per il pagamento  dell’imposta di bollo tramite il sistema PAGO PA predisposto dall’AGID.

Non appena vi saranno tutte le condizioni necessarie, sarà interesse prioritario dell’UIBM aderire al progetto per facilitare il pagamento di tale imposta.

Ad ogni buon conto, tengo a precisarle che finora non ci risultano pervenute, sotto questo punto di vista, particolari segnalazioni da parte dell’utenza circa la presenza di procedure particolarmente confusionarie e macchinose e che, pertanto,  le relative funzioni messe a disposizione dal sistema di deposito sono state nel complesso correttamente utilizzate.

Distinti saluti.

Segreteria del Direttore Generale

Direzione Generale lotta Contraffazione – 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Ministero dello Sviluppo Economico

tel. 06 4705 5616

fax 06 4705 5635

Via Molise, 19

00187 Roma

dglcuibm.segreteria@mise.gov.it

Da: Sicpi [mailto:segreteria=sicpi.org@mail153.sea22.mcdlv.net] Per conto di Sicpi
Inviato: giovedì 21 settembre 2017 10:51
A: Loredana Gulino
Oggetto: Scambio corrispondenza SICPI-UIBM

Marche da Bollo

Cari Colleghi,
Trasmetto di seguito uno scambio di E-Mail fra SICPI e UIBM.
Come potrete notare il SICPI ha fortemente criticato la comunicazione UIBM comunicata dall’Ordine in data 14 aprile 2017 in quanto la Comunicazione UIBM non ha certamente valore normativo e, per di più, non è suffragata da alcuna circolare a sostegno della Comunicazione.

Augurandoci che l’iniziativa SICPI sia da Voi condivisa attendiamo eventuali Vostri commenti al riguardo.

Segreteria SICPI

Egregia Dott.ssa Ponticelli,

Prendo atto che Lei NON ha risposto relativamente ai due punti da me sollevati a nome del SICPI nella E-Mail riportata in calce.
In effetti nella sua cortese E-Mail non ho trovato alcuna informazione o commento riguardante la procedura telematica (Primo Punto).

Inoltre, come lei può facilmente verificare, nella comunicazione UIBM di cui mi ha trasmesso il LINK, UIBM non ha fatto alcun riferimento ad una normativa vigente né ha provveduto ad emettere la Circolare prevista nella stessa comunicazione (Secondo Punto).

Al contrario, mi permetto di ricordarle che le ho trasmesso la Circolare UIBM N. 573 datata 1 dicembre 2008 ed il relativo Decreto Ministeriale datato 24 ottobre 2008 in cui, a parere del SICPI, era stata di fatto abolita l’imposta di bollo per le lettere d’incarico nel caso di deposito telematico.
Infatti, nel Decreto Ministeriale, che le allego una seconda volta con evidenziata in giallo il comma 2. dell’ Art. 2 (Allegato 1), è chiaramente scritto:
“L’imposta di bollo e’ assolta in modo virtuale secondo gli importi e le modalita’ indicati al comma 1-quater, art. 1 , della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cosi’ come introdotto dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, fermo restando quanto previsto al comma 352, art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.”
Per abbondanza le trasmetto in allegato le tabelle predisposte dalla Camera di Commercio di Milano successivamente al Decreto ed alla Circolare UIBM di cui sopra (allegati 2 e 3).
Come potrà apprezzare, dal confronto delle tabelle, nel caso del deposito telematico, il bollo per la lettera d’incarico non è dovuto.
Dunque l’attuale Comunicazione UIBM trasmessa a mezzo dell’Ordine dei Consulenti in P. I. non sembra avere basi normative a meno che UIBM, attualmente, consideri il deposito telematico UIBM alla stregua di un deposito cartaceo travestito da deposito telematico, per cui, come purtroppo verificato nei fatti, le marche da bollo secondo UIBM non possano essere che di tipo “CARTACEO” e non di tipo “VIRTUALE” come invece previsto nel Decreto di cui sopra a cui UIBM, evidentemente, non sembra volersi attenere.

A completamento di quanto segnalato nella E-Mail in calce, colgo l’occasione per evidenziarle come nelle corrispondenza contenente i rilievi UIBM è ora riportata la frase:
“NELLA RISPOSTA CITARE SEMPRE INDEROGABILMENTE IL NUMERO DELLA DOMANDA”.
Purtroppo, però, osservo che nella stessa corrispondenza, UIBM non si premura in alcun modo di riservare un pari trattamento ai propri “CLIENTI” riportando il riferimento agente come anche concordato in passato con l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

Distinti saluti
G. G. Masciopinto
Segretario Esecutivo SICPI
www.sicpi.org

Da: Giulia Ponticelli [mailto:giulia.ponticelli@mise.gov.it] Inviato: venerdì 15 settembre 2017 12:28
A: g.masciopi@alice.it
Oggetto: R: Imposta di bollo per istanze di annotazione

Gent.mo,
le confermo che le lettere di incarico devono tuttora essere in regola con l’imposta di bollo, come reso noto da tempo dall’UIBM.
Le indico il link di apposita comunicazione pubblicata sul sito dell’Ordine dei consulenti:
http://www.ordine-brevetti.it/it/comunicazioni-agli-iscritti/3/imposta-di-bollo-per-le-istanze-di-annotazione/1038

Cordialmente

Dott.ssa Giulia Ponticelli
Dirigente Divisione IX
Trascrizioni, annotazioni e registrazione dei diritti e delle tasse sui titoli della proprietà industriale
Direzione  Generale Lotta alla Contraffazione-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 19
00187 ROMA
tel.   + 39 06 4705 5794
giulia.ponticelli@mise.gov.it

Da: Masciopinto G.G. [mailto:g.masciopi@alice.it] Inviato: giovedì 7 settembre 2017 12:34
A: Loredana Guglielmetti
Cc: Segreteria DGLCUIBM
Oggetto: Imposta di bollo per istanze di annotazione
Priorità: Alta

Alla C. A. della Dott.ssa Guglielmetti o a chi di competenza
Gentile Dott.ssa Guglielmetti,
mi è stato segnalato che, per ciò che riguarda “Imposta di bollo per istanze di annotazione”, Funzionari UIBM stanno trasmettendo vari rilievi riguardanti il non pagamento di imposte di bollo relative a eventuali lettere d’incarico.
Innanzitutto, mi preme segnalarle che l’attuale procedura informatica risulta alquanto confusoria e macchinosa in quanto l’imposta di bollo deve essere certificata in due modi completamente diversi:
– inserimento di un numero di marca da bollo per ciò che riguarda l’istanza;
– scansione di lettera d’incarico con applicata marca da bollo annullata e trasmissione della stessa lettera in allegato all’istanza.

Sono convinto che Lei si renda conto di come la procedura informatica attuale sia tale da indurre facilmente in errore e che sarebbe opportuno un intervento di semplificazione che permetta di evitare errori dovuti al diverso modo di gestire le marche da bollo all’interno della stessa procedura.
In secondo luogo, mi preme segnalarle che la Circolare N. 573 datata 1 dicembre 2008 ed il relativo decreto, che Le allego per completezza, avevano abolito l’imposta di bollo dalle lettere d’incarico nel caso di deposito telematico (TELEMACO), per cui mi sembra che i rilievi dei Funzionari UIBM così come la Comunicazione dell’Ordine dei Consulenti in P.I. datata 14 aprile 2017 non abbiano alcuna base normativa riferita al deposito telematico.
In effetti mi risulta che nel caso di TELEMACO la prassi consolidata, per ciò che riguarda  “Imposta di bollo per istanze di annotazione”, prevedesse il pagamento della sola imposta di bollo virtuale di 15.00 EURO.
La prassi consolidata di cui sopra NON è stata mai smentita da UIBM né soggetta a rilievi, per cui sembra evidente che l’attuale imposizione sia un errore dell’UIBM.

Cordiali saluti
G. G. Masciopinto
Segretario Esecutivo SICPI

PS: Personalmente Le sarei grato se suggerisse ai suoi collaboratori di utilizzare nella corrispondenza oltre ai Vostri riferimenti anche quelli dei Professionisti.

 

 

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